La spiaggia accessibile diventa criterio di gara: cosa dice la Delibera 27/2026

Con la Delibera n. 27 del 21 luglio 2026, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato un Atto di indirizzo che spiega come inserire l’accessibilità nei bandi per le concessioni demaniali marittime a uso turistico e ricreativo. Il documento chiede ai Comuni costieri e agli altri enti concedenti di distinguere in modo netto le condizioni minime di accessibilità, che ogni offerta deve garantire, dai criteri premianti, che devono avere un peso significativo in graduatoria. Gli impegni presi in gara, inoltre, devono entrare nell’atto di concessione ed essere verificati per tutta la sua durata.

L’atto non introduce nuovi obblighi: ha carattere generale e non vincolante. Chiede però un’applicazione concreta e uniforme di regole che esistono già, proprio mentre l’Italia si prepara a mettere a gara le concessioni balneari. Per la prima volta, sull’accessibilità delle spiagge arriva un’indicazione operativa costruita su criteri misurabili e verificabili nel tempo.

Negli ultimi anni l’accessibilità è diventata un fattore di qualità dell’offerta turistica, oltre che un diritto. Con la Delibera 27 entra anche nella logica delle gare: chi gestirà una spiaggia dovrà saper dimostrare cosa offre, non soltanto dichiararlo.

Uno stabilimento balneare italiano in una mattina di sole. Una passerella di legno chiaro attraversa la sabbia dall'ingresso fino al mare. Sulla passerella una donna di circa quarant'anni, con un cappello di paglia e un completo di lino chiaro, avanza sulla sua sedia a rotelle verso la riva. Sorride mentre parla con un giovane addetto dello stabilimento in polo bianca, che cammina accanto a lei. Ai lati ci sono file di ombrelloni a strisce azzurre e gialle e lettini bianchi. A sinistra una famiglia con bambini gioca sulla sabbia, a destra una coppia di persone anziane passeggia verso la battigia. Sullo sfondo il mare calmo e turchese.

Il contesto: il riordino delle concessioni balneari

Il riordino nasce dalla Direttiva 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, che per le risorse naturali disponibili in numero limitato richiede procedure di selezione imparziali e trasparenti. In Italia il quadro è stato definito dalla Legge 118/2022, la legge annuale sulla concorrenza 2021, e poi aggiornato dal Decreto legge 131/2024, convertito dalla Legge 166/2024.

Le date da tenere a mente, secondo la normativa in vigore:

  • le concessioni attuali restano efficaci fino al 30 settembre 2027, con possibilità di arrivare al 31 marzo 2028 in presenza di ragioni oggettive;
  • le procedure di gara per queste concessioni devono essere avviate entro il 30 giugno 2027;
  • le nuove concessioni avranno una durata compresa tra 5 e 20 anni, legata al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti.

A questo si aggiunge il Decreto legge 32/2026, convertito dalla Legge 71/2026, che all’articolo 8 affida al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la preparazione di uno schema di bando tipo nazionale, da sottoporre alla Conferenza Unificata. A metà agosto 2026 lo schema non risultava ancora adottato.

L’accessibilità, in questo quadro, non è una novità. L’articolo 23, comma 3, della Legge 104/1992 subordina da oltre trent’anni il rilascio e il rinnovo delle concessioni per gli impianti di balneazione alla loro visitabilità e all’effettiva possibilità di accesso al mare per le persone con disabilità. E la Legge 118/2022, all’articolo 4, indica tra gli elementi da valutare in gara la qualità del servizio, con particolare riferimento agli interventi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità.

Il chiosco di accoglienza in legno di uno stabilimento balneare in una mattina d'estate. Un uomo sordo di circa quarant'anni, con una camicia di lino chiaro, comunica nella lingua dei segni con una giovane addetta in polo bianca: entrambi sorridono e muovono le mani. Sul bancone un tablet mostra una mappa della spiaggia a blocchi azzurri e gialli. A destra una donna con gli occhiali da sole sulla testa è appoggiata al bancone, accanto a un bambino di circa otto anni che indossa grandi cuffie antirumore grigie e guarda verso il mare. Sullo sfondo si vedono una passerella di legno, ombrelloni azzurri e gialli, lettini e il mare calmo. Percorso tattile. Una passerella di legno in uno

Mancava però un’indicazione chiara su come tradurre questi principi in requisiti di gara. È lo spazio che la Delibera 27 prova a riempire.

Cosa dice la Delibera 27/2026 del Garante

L’Atto di indirizzo è stato trasmesso, tra gli altri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero del Turismo, al Ministro per gli Affari europei, alla Conferenza Unificata, alla Conferenza delle Regioni, alle Regioni e ai Comuni costieri, all’ANCI e alle Autorità di sistema portuale. Il Garante chiede che le indicazioni entrino fin dall’inizio nel bando tipo nazionale, così da garantire standard omogenei in tutto il Paese.

Il principio di fondo è esplicito: “L’accessibilità non è un servizio aggiuntivo: è un diritto, una misura della qualità dell’accoglienza e un valore per l’intera comunità”.

L’atto si appoggia su due strumenti della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009:

  • la progettazione universale, che deve orientare fin dall’inizio la configurazione di spazi e servizi, così che siano utilizzabili dal maggior numero possibile di persone senza soluzioni speciali aggiunte in seguito;
  • l’accomodamento ragionevole, cioè le modifiche e gli adattamenti necessari per rispondere a esigenze specifiche, purché non comportino un onere sproporzionato.

Un altro passaggio riguarda le caratteristiche dei singoli siti. Una scogliera non è una spiaggia sabbiosa, e le soluzioni vanno calibrate sul luogo. I vincoli oggettivi, però, non autorizzano a rinunciare in partenza all’accessibilità: vanno documentati e, dove possibile, compensati con soluzioni progettuali od organizzative alternative.

Condizioni minime e criteri premianti: la distinzione chiave

Il cuore dell’atto è una richiesta di chiarezza. Nei bandi, secondo il Garante, vanno tenuti separati quattro livelli: i requisiti di partecipazione, le prestazioni minime di accessibilità, i criteri premianti e gli obblighi del concessionario dopo l’aggiudicazione.

Le condizioni minime sono la base comune che ogni offerta deve garantire:

  • percorsi privi di barriere;
  • un collegamento continuo fino alla battigia;
  • servizi igienici e spogliatoi accessibili;
  • ausili per l’accesso al mare;
  • informazioni chiare sulle reali condizioni di fruibilità.
Una passerella di legno in uno stabilimento balneare di mattina presto, con gli ombrelloni azzurri e gialli ancora chiusi, i lettini accatastati e il mare calmo sullo sfondo. Al centro della passerella corre una striscia tattile grigio scuro con rilievi paralleli, che porta verso la riva. Un uomo cieco di circa cinquant'anni, con occhiali scuri e un gilet da lavoro beige, cammina accanto alla striscia e la esplora con la punta del bastone bianco. In primo piano a destra una donna con i capelli corti e un apparecchio acustico visibile dietro l'orecchio prende appunti con una penna su un tablet. Dietro di lei il gestore dello stabilimento, un uomo con camicia di lino e braccia incrociate, osserva la prova.

L’ultima voce è la più facile da sottovalutare. Senza informazioni chiare e affidabili anche una spiaggia ben attrezzata resta poco fruibile, soprattutto per chi ha bisogno di sapere in anticipo cosa troverà: una persona cieca che deve orientarsi, una famiglia con un bambino con neurodivergenze, una persona con allergie alimentari. È lo stesso tema che abbiamo affrontato parlando di cultura e turismo: la rampa non basta, il vero divario è informativo.

I criteri premianti servono invece a far emergere le offerte migliori. L’accessibilità deve essere un criterio autonomo, riconoscibile e con un peso significativo nella valutazione. Il punteggio cresce in base alla capacità di garantire una reale esperienza di fruizione, non la sola possibilità di accesso. Tra gli elementi valorizzati: la continuità del servizio, il personale formato, la presenza di un referente per l’accessibilità, impegni misurabili e programmi di miglioramento progressivo.

In altre parole, una passerella fino al mare è il punto di partenza, non il traguardo.

Le 8 aree su cui si misura la qualità inclusiva

L’accessibilità di cui parla l’atto non riguarda solo chi si muove in sedia a rotelle. Riguarda ogni persona, che deve poter entrare, muoversi, ricevere informazioni, usare i servizi e raggiungere l’acqua. Per questo la premialità, secondo il Garante, va articolata almeno su otto ambiti. Accanto a ciascuno, alcuni esempi di cosa può significare in pratica per persone con esigenze diverse:

  • Accessibilità fisica: il percorso completo, dal parcheggio all’ingresso, dalle aree comuni ai servizi, fino alla postazione in spiaggia, senza collocazioni separate o marginali per le persone con disabilità. Per le persone cieche e ipovedenti conta anche potersi orientare: percorsi tattili, contrasti di colore tra passerella e sabbia, mappe tattili all’ingresso.
  • Accesso al mare: ausili per entrare in acqua, mantenuti efficienti e collocati in coerenza con i percorsi accessibili, pensati per favorire l’autonomia della persona. Anche riferimenti chiari per raggiungere la riva e ritrovare la propria postazione fanno parte dell’accesso al mare.
  • Comunicazione e informazione: segnaletica leggibile e ad alto contrasto, informazioni in linguaggio facile da leggere e con simboli per le persone con disabilità intellettiva, contenuti comprensibili anche per le persone sorde, come testi scritti o video sottotitolati. E ancora informazioni chiare su servizi, prezzi, disponibilità e allergeni al bar, canali digitali e sistemi di prenotazione accessibili. Anche qui vale quanto abbiamo scritto sull’accessibilità digitale come leva strategica e sui nuovi requisiti di WCAG 2.2.
  • Organizzazione del servizio: modalità di prenotazione, assistenza, accoglienza e gestione quotidiana dello stabilimento. Per esempio la possibilità di scegliere una zona più tranquilla, utile a molte persone con neurodivergenze, o di sapere in anticipo quali sono gli orari di maggiore affollamento.
  • Formazione del personale: chi lavora in spiaggia deve sapere come comunicare con una persona sorda, come fare da guida a una persona cieca, come accogliere una persona con disabilità intellettiva o con neurodivergenze, e come usare gli ausili.
  • Spazi per familiari e caregiver: previsti come valore aggiunto, senza che la loro presenza sostituisca i servizi che spettano al concessionario.
  • Gestione della sicurezza e delle emergenze: segnali di allarme visivi oltre che sonori, istruzioni comprensibili a tutte le persone, procedure di soccorso e di evacuazione che tengano conto di chi ha una disabilità motoria, visiva o uditiva.
  • Continuità del servizio: ausili funzionanti e servizi garantiti per tutta la stagione e per tutta la durata della concessione, non solo il giorno del sopralluogo.

Cosa possono fare i Comuni nei bandi

Per gli enti concedenti, l’atto si traduce in alcune scelte operative precise:

  • Scrivere condizioni minime misurabili, evitando formule generiche come “garantire l’accessibilità”.
  • Dare all’accessibilità un peso autonomo nella griglia di valutazione, distinto dalla qualità generale del servizio.
  • Chiedere offerte tecniche verificabili: le misure devono essere descritte in modo concreto e preciso, senza dichiarazioni generiche. Devono permettere di valutare la continuità dei percorsi, il collegamento tra le aree, la fruibilità effettiva degli spazi e le modalità di accesso al mare.
  • Definire fin dal bando le verifiche: gli enti stabiliscono modalità, periodicità, soggetti responsabili dei controlli e conseguenze in caso di inadempimento.
  • Leggere ogni spiaggia nel suo contesto, documentando i vincoli del sito e le soluzioni alternative.

Per fare tutto questo serve una base informativa solida: sapere oggi com’è davvero accessibile ciascun tratto di costa. È lo stesso lavoro che molte amministrazioni stanno già facendo con i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, e che Willeasy affianca nella raccolta di dati strutturati per la Pubblica Amministrazione.

Cosa possono fare gli stabilimenti balneari già da ora

Le gare devono essere avviate entro il 30 giugno 2027. Per chi gestisce oggi uno stabilimento, o intende partecipare alle procedure, i prossimi mesi sono il momento giusto per prepararsi:

  • Fotografare lo stato attuale con un rilievo oggettivo, dall’arrivo fino all’ingresso in acqua, che tenga conto delle esigenze motorie, sensoriali e cognitive.
  • Confrontare i dati con le condizioni minime per capire dove si è già allineati e dove servono interventi.
  • Costruire un programma di miglioramento progressivo, con priorità chiare: è uno degli elementi che l’atto indica tra quelli da valorizzare.
  • Formare il personale sull’accoglienza di persone con esigenze diverse e individuare un referente per l’accessibilità, un ruolo vicino a quello che in molte organizzazioni svolge il Disability Manager.
  • Rendere accessibili le informazioni, a partire dal sito e dal sistema di prenotazione, con testi chiari e facili da capire.
  • Documentare nel tempo ciò che si fa, stagione dopo stagione.

Chi si muove adesso arriva alla gara con un’offerta già strutturata, e nel frattempo migliora l’esperienza di una clientela ampia: persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, persone con neurodivergenze, famiglie con bambini piccoli, persone anziane, persone con allergie alimentari. Per le strutture ricettive e turistiche l’accessibilità è da tempo una leva di posizionamento: per le spiagge lo diventa anche in graduatoria.

Il ruolo dei dati: dimostrare e comunicare l'accessibilità reale

C’è un filo che attraversa tutta la Delibera 27: la verificabilità. Le misure vanno descritte in modo preciso, gli impegni vanno controllati nel tempo, e tra le condizioni minime ci sono le informazioni chiare sulle reali condizioni di fruibilità. Senza dati oggettivi, nessuno di questi passaggi funziona.

È un principio che per noi ha un valore concreto: le persone non cercano luoghi adatti a tutti, ma semplicemente luoghi adatti a sé. Sapere che una spiaggia è “accessibile” dice poco. Sapere se il percorso fino alla battigia è continuo, se ci sono riferimenti tattili per orientarsi, se il personale sa comunicare con una persona sorda, se esiste una zona più tranquilla, se al bar si trovano informazioni sugli allergeni: sono questi dettagli a permettere a ogni persona di decidere se quel luogo fa per lei.

Dal 2018 Willeasy raccoglie dati oggettivi sull’accessibilità di luoghi e servizi con strumenti proprietari e flussi di rilevazione guidati, sviluppati insieme a persone con esigenze specifiche. I dati tengono conto di esigenze diverse: disabilità motorie, sensoriali e intellettive, neurodivergenze, allergie alimentari, famiglie con bambini e persone anziane. Applicato a una spiaggia, il metodo si articola in quattro passaggi:

  1. Rilievo oggettivo dell’intero percorso: dal parcheggio all’acqua, passando per ingresso, servizi, postazioni, ausili, orientamento e informazioni, con la mappatura del Kit Accessibilità.
  2. Analisi e priorità: il Willeasy Report restituisce lo stato dell’accessibilità, evidenzia le criticità e suggerisce miglioramenti pratici. È una base utile sia per l’offerta tecnica in gara sia per il programma di miglioramento.
  3. Comunicazione verso le persone: le informazioni rilevate possono essere pubblicate sul sito dello stabilimento con il Willeasy Accessibility Widget e trovate su willeasy.net, il motore di ricerca gratuito dedicato all’accessibilità. Per chi vuole vedere gli spazi prima di partire, possono essere affiancate da un virtual tour a 360°.
  4. Aggiornamento nel tempo: dati confrontabili a ogni intervento o stagione, per dimostrare la continuità richiesta per tutta la durata della concessione. A questo si affianca la formazione del personale con Willeasy Learning.

È lo stesso approccio che Willeasy porta ai Comuni, come racconta l’esperienza di due Comuni del Friuli Venezia Giulia: informazioni irrilevanti per qualcuno sono vitali per altri.

Se il tuo Comune sta preparando i bandi per le concessioni balneari, o se gestisci uno stabilimento e vuoi capire quanto la tua spiaggia è pronta rispetto alle indicazioni del Garante, è possibile attivare un confronto diretto con il nostro team per valutare le esigenze specifiche e definire un piano operativo su misura.

Contatta il team Willeasy

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